Linee guida ufficiali Confestetica sul responsabile tecnico temporaneo estetista: la sola esperienza non basta
Confestetica ha pubblicato le linee guida ufficiali sul responsabile tecnico temporaneo estetista, elaborate dall’Ufficio Studi Legislativi per chiarire la corretta applicazione dell’art. 3, comma 01, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1. Le linee guida spiegano che il responsabile tecnico temporaneo non è una figura autonoma o di livello inferiore, ma resta responsabile tecnico “ai sensi del primo periodo” e deve quindi essere in possesso della qualificazione professionale di estetista. La sola esperienza triennale, la qualifica biennale, l’apprendistato o l’attività lavorativa qualificata non bastano e non possono sostituire il titolo professionale abilitante richiesto dalla legge.


